{"id":17,"date":"2015-02-06T22:44:22","date_gmt":"2015-02-06T21:44:22","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/wordpress\/?page_id=17"},"modified":"2016-02-12T14:14:47","modified_gmt":"2016-02-12T13:14:47","slug":"chi-siamo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/?page_id=17","title":{"rendered":"Chi siamo"},"content":{"rendered":"<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi sono i Periti Industriali? La storia della Categoria dei Periti Industriali segue di pari passo lo sviluppo economico italiano. Infatti, le trasformazioni del mondo industriale e l\u2019aumento notevole di figure professionali ha fatti s\u00ec che i vecchi \u201cquadri\u201d schizzassero fuori dalle fabbriche e scoprissero che il proprio bagaglio culturale poteva essere speso nel mondo della libera professione. Elementi che si coagulano nella definizione delle competenze professionali, stabilite con il \u201cRegolamento per la professione di Perito Industriale\u201d, introdotto con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (in Gazz. Uff., 18 marzo, n. 65). Infatti, nell\u2019art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 si ritrovano gli elementi eterogenei di un mondo economico nazionale in piena trasformazione che aveva necessit\u00e0 di professionisti qualificati nei settori pi\u00f9 disparati. \u201cSpettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialit\u00e0 di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti\u201d. Cos\u00ec alla professione di Perito Industriale si riconosce la competenza alla progettazione, esecuzione e direzione nei limiti delle rispettive competenze e, in generale, le \u201cmansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti le specialit\u00e0 stesse\u201d. Tuttavia, la necessit\u00e0 di provvedere alla istituzione di un tipo di professionismo flessibile e specializzato era stato gi\u00e0 avvertito, tanto \u00e8 vero he la Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 167), recante \u201cDisposizioni per la tutela del titolo e dell\u2019esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti\u201d, all\u2019art. 7, comma 2, statuiva, per il tramite di apposito regolamento, l\u2019istituzione e la formazione in ogni provincia di Albi speciali per i periti agrimensori (Geometri) e per le altre categorie di periti tecnici. I Periti Industriali di oggi continuano a formarsi presso gli Istituti Tecnici Industriali Statali, conseguendo il diploma di maturit\u00e0 tecnica, dopo aver seguito un corso di studi secondario superiore della durata di cinque anni, composto, a sua volta, da un biennio di formazione generale ed un triennio di specializzazione, durante il quale il discente matura la formazione professionale adeguata all\u2019indirizzo prescelto. Gli indirizzi specializzati, cui si accennava all\u2019inizio, sono stati regolati nei contenuti con D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 (\u201cSostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici\u201d), che, nella formulazione originaria, ne annoverava ben 32, ridotti, con accorpamenti successivi (D.M. 9 marzo 1994, D.M. 27 aprile 1995, n. 263), a 26 specializzazioni. Cosicch\u00e9, dopo aver conseguito il diploma di maturit\u00e0, l\u2019accesso alla professione \u00e8 subordinato al superamento di un esame di Stato, al quale si viene ammessi solo dopo avere svolto un periodo di praticantato. La Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 35), recante \u201cModifiche all\u2019ordinamento dei periti industriali\u201d e la pedissequa Delibera attuativa del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 24 maggio 1990, cos\u00ec modificata dalla delibera CNPI 2 febbraio 1996, n. 122\/18, stabiliscono le modalit\u00e0 di svolgimento della pratica professionale che pu\u00f2 essere svolta sia presso un professionista per la durata di un biennio, sia effettuata nelle forme equivalenti dell\u2019attivit\u00e0 tecnica subordinata relativa al diploma o di insegnamento per tre anni (lavoro subordinato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>Il presente e le prospettive<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Ma il futuro gi\u00e0 volge le spalle all\u2019odierno sistema formativo scolastico e lascia progressivamente il testimone al nuovo sistema di formazione. Il sistema dell\u2019istruzione statale si \u00e8 adeguato a quello comunitario. Cos\u00ec, in applicazione dell\u2019art. 17, comma 95, Legge 15 maggio 1997, n. 127, il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in Gazz. Uff., S.O., n. 190 del 17 agosto 2001), recante \u201cModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti di ammissione all\u2019esame di Stato e delle relative prove per l\u2019esercizio di talune professioni, nonch\u00e9 della disciplina dei relativi ordinamenti\u201d, ha modificato le modalit\u00e0 di accesso all\u2019esame di abilitazione per l\u2019esercizio della libera professione di Perito Industriale. L\u2019art. 55 D.P.R. n. 328\/01 stabilisce che agli esami di Stato per la professione di Perito Industriale si accede con la laurea, tra quelle regolate al D.M. 4 agosto 2000 (cd. \u201cLauree triennali\u201d), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Universit\u00e0 o con Istituti secondari superiori (Art. 6 D.P.R. n. 328\/01). Invero, per poter accedere agli esami di Stato per l\u2019abilitazione professionale di Perito Industriale, l\u2019art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. cit., \u00e8 necessario conseguire la laurea in una delle seguenti classi:<br \/>\n\u2013 Classe 4 (\u201cScienze dell\u2019architettura e dell\u2019ingegneria civile\u201d), 7 (\u201cUrbanistica e scienze della pianificazione territoriali ed ambientale\u201d) e 8 (\u201cIngegneria civile e ambientale\u201d) (SEZIONE EDILIZIA);<br \/>\n\u2013 Classe 9 (\u201cIngegneria dell\u2019informazione\u201d) (SEZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI);<br \/>\n\u2013 Classe 10 (\u201cIngegneria industriale\u201d) (SEZIONI: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE; COSTRUZIONI AERONAUTICHE; CRONOMETRIA; INDUSTRIA CARTARIA; INDUSTRIE CEREALICOLE; INDUSTRIA NAVALMECCANICA; INDUSTRIA OTTICA; MATERIE PLASTICHE, MECCANICA; METALLURGIA; TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE PRODUZIONE DEI TESSILI; TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE CONFEZIONE INDUSTRIALE; TERMOTECNICA;<br \/>\n\u2013 Classe 16 (\u201cScienze della terra\u201d) (SEZIONE INDUSTRIE MINERARIE);<br \/>\n\u2013 Classe 20 (\u201cScienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali\u201d) (SEZIONE TECNOLOGIE ALIMENTARI);<\/p>\n<p>\u2013 Classe 21 (\u201cScienze e tecnologie chimiche\u201d) (SEZIONI: CHIMICA CONCIARIA; CHIMICO; CHIMICA NUCLEARE; INDUSTRIA TINTORIA);<\/p>\n<p>\u2013 Classe 23 (\u201cScienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda\u201d) (SEZIONI: ARTI FOTOGRAFICHE; ARTI GRAFICHE);<\/p>\n<p>\u2013 Classe 25 (\u201cScienze e tecnologie fisiche\u201d) (SEZIONI: ENERGIA NUCLEARE; FISICA INDUSTRIALE);<br \/>\n\u2013 Classe 26 (\u201cScienze e tecnologie informatiche\u201d) (SEZIONE INFORMATICA);<br \/>\n\u2013 Classe 42 (\u201cDisegno industriale\u201d) (SEZIONE DISEGNO DI TESSUTI).<br \/>\nE\u2019 utile ricordare che, nonostante il mutamento delle modalit\u00e0 di accesso alla libera professione, restano ferme le attivit\u00e0 professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente (art. 1, comma 2, e art. 55, comma 1, D.P.R. n. 328\/01).<br \/>\nCos\u00ec come restano invariate le competenze professionali riservate ai Periti Industriali, tra le altre, in materia impiantistica, edilizia, infortunistica stradale (con competenza esclusiva nella ricostruzione dinamica dei sinistri).<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<div style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019Europa e le libere profes<\/strong><strong>sioni<\/strong><\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il lento ed affannoso adeguamento del sistema formativo scolastico professionalizzante italiano a quello europeo ha provocato numerosi ritardi, il pi\u00f9 grave dei quali, il problema del riconoscimento della professione in regime di reciprocit\u00e0 con gli altri Paesi europei. Tuttavia, la direttiva 89\/48\/CEE, che stabilisce un \u201csistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni\u201d e la Direttiva 92\/51\/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la Direttiva 89\/48\/CEE del Consiglio, riguardante un iniziale sistema generale di riconoscimento per i diplomi conseguiti a seguito di periodi di formazione della durata minima di 3 anni. Sono ancora strumenti normativi di riferimento per il professionista che voglia svolgere la propria attivit\u00e0 professionale all\u2019interno dell\u2019UE. Invero, le Direttive introducono il principio del riconoscimento reciproco delle condizioni di accesso alle quali gli Stati membri subordinano l\u2019esercizio delle professioni. Il sistema si basa sul principio della fiducia reciproca nelle rispettive formazioni professionali di Stati che hanno un livello equivalente di sviluppo economico, sociale e culturale. Pertanto, un Paese membro ospitante non pu\u00f2 rifiutare l\u2019accesso o l\u2019esercizio ad una professione al cittadino di un altro Stato membro, se il richiedente possiede il diploma che nello Stato d\u2019origine \u00e8 richiesto per accedere o esercitare una professione. \u201cL\u2019accesso a una professione o l\u2019esercizio della medesima deve considerarsi direttamente disciplinato da norme giuridiche qualora disposizioni di legge, di regolamento o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l&#8217;effetto di riservare espressamente tale attivit\u00e0 professionale alle persone che soddisfano a talune condizioni e di vietare l&#8217;accesso a quelle che non vi soddisfino (v. sentenza Aranitis,)\u201d (Sentenza della Corte di Giustizia 8 Luglio 1999 \u2013 Causa C-234\/97). Cos\u00ec, l\u2019Italia ha progressivamente recepito le Direttive comunitarie in materia di riconoscimento dei titoli di studio e dei percorsi formativi. In ultimo, la direttiva 2001\/19\/CE (che integra la direttiva 92\/51\/CE) \u00e8 stata recepita in Italia con D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 (pubbl. in Gazz. Uff. n. 239 del 14 ottobre 2003 \u2013 S.O. n. 161), la quale rappresenta il passaporto del Perito Industriale per l\u2019esercizio della relativa professione \u201cregolamentata\u201d all\u2019interno dell\u2019Unione Europea. Infatti, l\u2019art. 1 D. Lgs. n. 277\/03, definisce \u201cformazione regolamentata\u201d \u201cqualsiasi formazione direttamente orientata all\u2019esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un\u2019universit\u00e0 o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all\u2019autorizzazione dell\u2019autorit\u00e0 designata a tal fine\u201d. L\u2019Allegato I del decreto, di cui al punto 1 dell\u2019art. 1, annovera tra le professioni regolamentate quella del Perito Industriale. A tal fine, la categoria professionale dei Periti Industriali si colloca tra le professioni con livello di qualificazione descritto all\u2019art. 11, lett. d) della \u201cDirettiva 2005\/36\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255\/22), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali\u201d, la quale nel Titolo III \u2013 Libert\u00e0 di stabilimento \u201cRegime generale di riconoscimento di titoli di formazione\u201d, nella rubrica \u201cLivelli di qualifica\u201d, raggruppa nel livello d) i soggetti che hanno conseguito \u201cun diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un&#8217;universit\u00e0 o un istituto d&#8217;insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonch\u00e9 la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari\u201d (art. 11, comma 1, lett. d) Direttiva 2005\/36\/CE). Invero, non va sottaciuto quanto \u00e8 contenuto nella decisione del Parlamento europeo e dal Consiglio dell\u2019Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241\/2004\/CE inerente la definizione di un \u201cQuadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze \u2013 Europass\u201d. La decisione considera fondamentale una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze, al fine di agevolare in tutta Europa la mobilit\u00e0 nella prospettiva dell\u2019apprendimento permanente, contribuendo cos\u00ec allo sviluppo di un\u2019istruzione ed una formazione di qualit\u00e0. A tal fine, l\u2019Europass \u00e8 uno strumento di informazione a livello comunitario, il quale d\u00e0 la possibilit\u00e0 ai cittadini di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze. In tal guisa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 10 ottobre 2005 (in G.U. n. 256 del 3 novembre 2005), di concerto con il Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, ha approvato il modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i). Con tali presupposti, l\u2019armonizzazione normativa ha gettato un ponte lungo tra formazione e professione, ridisegnando e rinnovando ipotesi di collaborazione e coordinamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, per certi versi, assopite o quasi interrotte. I rapporti tra l\u2019Universit\u00e0 e le Professioni sono la chiave di lettura dell\u2019approccio formativo. In particolare, adempiendo ad un preciso impegno normativo richiesto dall\u2019art. 6 DPR 328\/01, molti Collegi professionali italiani hanno stipulato protocolli d\u2019intesa e convenzioni con le Universit\u00e0, onde concertare la predisposizione di percorsi formativi professionalizzanti, nella forma del tirocinio della durata di sei mesi. Con questo esperimento, la categoria professionale dei Periti Industriali si trova a orientare il giovane studente nel mondo del lavoro, impregnando il percorso di studi personale con le competenze alla progettazione, direzione ed esecuzione in materie specialistiche quali l\u2019impiantistica, l\u2019edilizia, la chimica, la meccanica, maggiormente richieste dal mondo economico e produttivo, che consentano ai giovani un pi\u00f9 rapido e qualificato ingresso al lavoro. Cos\u00ec, l\u2019Universit\u00e0 torna ad essere una fornace di intelligenze, che, con il contributo dei Collegi professionali, diventa il crogiolo dove fondere insieme il sapere accademico con il saper fare dei Periti Industriali, affinch\u00e9 i professionisti di domani sappiano anche far fare!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">P.S.: Ulteriori notizie possono essere attinte dal seguente link: <a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Perito_Industriale\" target=\"_blank\">http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Perito_Industriale<\/a><br \/>\nhttp:\/\/www.cnpi.org\/index.php\/motore-di-ricerca\/<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chi sono i Periti Industriali? La storia della Categoria dei Periti Industriali segue di pari passo lo sviluppo economico italiano. Infatti, le trasformazioni del mondo industriale e l\u2019aumento notevole di figure professionali ha fatti s\u00ec che i vecchi \u201cquadri\u201d schizzassero&hellip; <br \/><a class=\"read-more-button\" href=\"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/?page_id=17\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-17","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/17","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/17\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85,"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/17\/revisions\/85"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/14"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.peritiindustriali.sa.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}